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CAF E ANOLF: RIMBORSI FISCALI AI LAVORATORI STRANIERI

CAF E ANOLF: RIMBORSI FISCALI AI LAVORATORI STRANIERI

03/06/2014 14:55

Per alcuni cittadini stranieri impegnati in attività lavorativa in Sicilia, le cui caratteristiche rientrano nella possibilità di ottenere rimborsi fiscali, vanno prese in considerazione alcune indicazioni.

Carissimi Amiche e Amici,

nel segnalarvi che abbiamo intrapreso un'azione volta a diffondere i servizi del CAF Sicilia a tutte le strutture Anolf della Sicilia, Vi comunichiamo che per alcuni cittadini stranieri impegnati in attività lavorativa in Sicilia, le cui caratteristiche rientrano nella possibilità di ottenere RIMBORSI FISCALI, va ATTENZIONATO quanto segue:

Dal 2014, va a regime la possibilità di presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

I contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e che nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio possono presentare il modello 730 SP.

Il rimborso sarà corrisposto loro direttamente dall'Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente circa 60 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

In questa fattispecie possono rientrare i lavoratori che prestano la loro attività alle dipendenze di famiglie come collaboratori familiari o badanti, siano essi comunitari o extra-comunitari.

I datori di lavoro domestici non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel caso in cui questi contribuenti siano titolari di un contratto di affitto potranno beneficare delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dell'art. 1 della L.244/2007 che prevede il riconoscimento di una detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione d'immobili destinati ad abitazione principale (in base alla legge che disciplina le locazioni d'immobili a uso abitativo n.431 del 9 dicembre 1998), pari a € 300,00 se il reddito complessivo non supera 15.493,71 e € 150,00 per un reddito compreso tra 15.493.71 e € 30.987.41

Una detrazione d'imposta è prevista dalla L.244/2007 anche per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale previsti dalla L.491/98 all'art. 2 comma 3 o all'art. 4 commi 2 e 3; questi contratti sono stipulati a seguito di accordi definiti in sede locale tra le associazioni degli inquilini e dei proprietari.

La detrazione d'imposta sarà pari a € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 e € 247.90 per un reddito compreso tra € 15.493.71 e 30.987.41.

Per la presentazione della dichiarazione modello 730 sarà necessario per il lavoratore essere in possesso della certificazione, rilasciata dal datore di lavoro, dei redditi corrisposti nell'anno 2013.

Per il riconoscimento della detrazione sarà necessario portare al Caf il contratto di locazione regolarmente registrato e nel caso sia scaduto il modello F23 da cui risulti l'imposta di registro versata per la registrazione del contratto

La detrazione d'imposta per canoni di affitto compete anche se il contribuente è incapiente, cioè le detrazioni per lavoro dipendente e quelle per familiari a carico superano l'imposta lorda dovuta.

Vi preghiamo di diffondere, tra le varie comunità degli stranieri presenti nel vostro territorio, questa importante possibilità, invitandoli a recarsi presso le sedi e i recapiti del CAF Cisl presenti sul territorio per poter offrire loro il servizio fiscale.

Gli operatori del Caf sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un caro saluto e buon lavoro.

Il coordinatore regionale dei servizi, Concetta Gangemi

Il presidente Anolf Regionale, Salvatore Daidone

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